Iperammortamento 2026: rimosso il vincolo UE, maggiorazione fino al 180% per beni 4.0
Circolare 07/2026
iperammortamento 2026, D.L. 38/2026, beni strumentali 4.0, Industria 4.0, maggiorazione 180%, Allegato A Legge 232/2016, Allegato B Legge 232/2016, perizia asseverata, Transizione 5.0, adeguati assetti, art. 2086 c.c., commercialista Brescia
La presente circolare analizza le novità introdotte dal D.L. n. 38/2026 in materia di iperammortamento sui beni strumentali 4.0. Il decreto ha eliminato il vincolo che limitava la maggiorazione ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo: dal 1° gennaio 2026, con effetto retroattivo, l'agevolazione si applica a tutti i beni 4.0 indipendentemente dalla loro provenienza geografica.
Per le imprese che acquistano macchinari avanzati da fornitori asiatici — oggi spesso insostituibili nelle catene di fornitura tecnologica — si tratta di un'apertura significativa, che si integra in modo naturale con il modello del Triangolo della Crescita dello Studio Nonelli: l'investimento in beni 4.0 non è solo un vantaggio fiscale, ma un contributo diretto al rafforzamento della Continuità Aziendale e degli adeguati assetti organizzativi richiesti dall'Art. 2086 c.c.
Cos'è l'Iperammortamento 2026 e cosa cambia
L'iperammortamento — tecnicamente, la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell'ammortamento fiscale — consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota maggiorata rispetto al costo effettivo dei beni strumentali acquistati. Un bene che costa 100 viene ammortizzato fiscalmente come se costasse 180, con la maggiorazione massima dell'80%: il risparmio fiscale è immediato e certo.
La Legge di Bilancio 2026 aveva reintrodotto lo strumento, ma con un limite controverso: la maggiorazione era riconosciuta solo per beni prodotti in uno Stato membro UE o dello Spazio Economico Europeo. Il vincolo penalizzava fortemente le imprese che acquistano macchinari avanzati da fornitori asiatici (Giappone, Corea, Taiwan), oggi difficilmente sostituibili nelle catene di fornitura tecnologica globale.
Il D.L. n. 38/2026 ha eliminato questo vincolo con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tutti gli investimenti già effettuati da inizio anno sono quindi pienamente agevolabili, anche se relativi a beni di provenienza extra-UE.
Le aliquote di maggiorazione
L'intensità dell'agevolazione varia in funzione del valore complessivo dell'investimento, secondo tre scaglioni:
♦ Fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del costo dell'80% — il bene vale fiscalmente 1,8 volte il costo reale
♦ Da 2,5 a 10 milioni di euro: maggiorazione del 40% — il bene vale fiscalmente 1,4 volte il costo reale
♦ Da 10 a 20 milioni di euro: maggiorazione del 20% — il bene vale fiscalmente 1,2 volte il costo reale
♦ Oltre 20 milioni di euro: investimento non agevolato
Beni ammissibili: gli Allegati A e B
Sono agevolabili i beni inclusi negli Allegati A e B della Legge 232/2016 (Piano Industria 4.0).
Allegato A – Beni materiali 4.0
- Macchinari, impianti e sistemi di lavorazione controllati da CNC
- Robot, cobot (robot collaborativi) e sistemi di automazione
- Sistemi di visione artificiale e ispezione qualità
- Magazzini automatizzati e sistemi di movimentazione intelligente
- Additive manufacturing (stampa 3D industriale)
Allegato B – Beni immateriali 4.0
- Software di gestione della produzione (MES, ERP avanzati)
- Software per la simulazione e il digital twin
- Piattaforme di IoT industriale
- Sistemi di cybersecurity per impianti produttivi
Requisiti tecnici e documentali
Per beneficiare della maggiorazione, i beni devono soddisfare determinati requisiti tecnici obbligatori che variano per categoria. In sintesi, il bene deve possedere almeno 2 caratteristiche su 5 del primo gruppo e almeno 2 su 3 del secondo gruppo previsti dall'Allegato A.
È necessaria una perizia tecnica asseverata, oppure autocertificazione per beni di valore inferiore a 300.000 euro, che attesti la conformità ai requisiti. Documentare in modo puntuale la conformità tecnica è fondamentale: in caso di controllo, la mancanza di perizia o autocertificazione comporta la decadenza dall'agevolazione con recupero delle maggiori deduzioni e relative sanzioni.
Periodo di vigenza e investimenti già effettuati
♦ Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028
♦ Sono agevolabili anche i beni ordinati e/o consegnati nel 2025, a condizione che il pagamento (acconto di almeno il 20%) sia avvenuto entro il 31 dicembre 2025
♦ Gli investimenti già effettuati da gennaio 2026, anche su beni extra-UE, sono pienamente agevolabili grazie alla retroattività del D.L. 38/2026
Il rapporto con il credito d'imposta Transizione 5.0
Iperammortamento 2026 e credito d'imposta Transizione 5.0 sono misure distinte ma complementari. Transizione 5.0 premia gli investimenti che comportano una riduzione certificata dei consumi energetici, mentre l'iperammortamento premia tutti gli investimenti in beni 4.0 indipendentemente dall'efficienza energetica.
Le due misure non sono cumulabili sullo stesso investimento, ma possono coesistere in un piano di investimenti articolato su più beni con caratteristiche diverse. L'analisi di quale strumento sia più conveniente per ciascun investimento specifico richiede una valutazione caso per caso che combini il calcolo del risparmio fiscale atteso con i requisiti documentali di ciascuna misura.
Impatto sulla continuità aziendale e sugli Adeguati Assetti
L'investimento in beni strumentali 4.0 non rappresenta soltanto un vantaggio fiscale: è un contributo diretto al rafforzamento degli assetti organizzativi e produttivi dell'impresa. Sistemi MES, ERP avanzati e piattaforme IoT generano dati strutturati che alimentano il sistema di controllo di gestione e contribuiscono a costruire quella base informativa che gli Artt. 2086 e 2381 c.c. richiedono per un governo consapevole dell'impresa.
Il doppio vantaggio per l'impresa è dunque concreto: risparmio fiscale immediato e, in parallelo, rafforzamento della struttura informativa a supporto degli adeguati assetti.
Domande Frequenti
L'iperammortamento si applica anche ai beni acquistati da fornitori extra-UE?
Sì. Il D.L. n. 38/2026 ha eliminato il vincolo che limitava la maggiorazione ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Tutti gli investimenti in beni 4.0 sono agevolabili indipendentemente dalla provenienza geografica del bene.
Qual è la maggiorazione massima riconosciuta?
La maggiorazione massima è dell'80% e si applica agli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Per scaglioni superiori l'aliquota scende: 40% da 2,5 a 10 milioni, 20% da 10 a 20 milioni. Gli investimenti oltre i 20 milioni di euro non sono agevolati.
Quando serve la perizia asseverata e quando basta l'autocertificazione?
Per beni di valore unitario inferiore a 300.000 euro è ammessa l'autocertificazione. Per beni di valore superiore è obbligatoria una perizia tecnica asseverata che attesti la conformità ai requisiti tecnici previsti dall'Allegato A della Legge 232/2016.
Iperammortamento e credito d'imposta Transizione 5.0 sono cumulabili?
Le due misure non sono cumulabili sullo stesso investimento, ma possono coesistere in un piano di investimenti articolato su più beni con caratteristiche diverse. L'analisi di convenienza va condotta caso per caso, valutando risparmio fiscale atteso e requisiti documentali.
Gli investimenti effettuati a inizio 2026, prima del decreto, sono recuperabili?
Sì. La retroattività del D.L. 38/2026 al 1° gennaio 2026 rende pienamente agevolabili tutti gli investimenti effettuati da inizio anno, anche se relativi a beni di provenienza extra-UE precedentemente esclusi dall'agevolazione.
L'accesso all'iperammortamento richiede una pianificazione attenta della conformità tecnica e documentale, oltre a una valutazione integrata con eventuali altre misure agevolative. Lo Studio Nonelli supporta le imprese nella verifica dei beni acquistati o da acquistare, nel calcolo del risparmio fiscale atteso, nella redazione dell'autocertificazione o nel coordinamento con il perito tecnico, e nell'analisi comparativa tra iperammortamento e Transizione 5.0.
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