REDDITO DI EMERGENZA

CHE COSA È

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REm) è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020.

E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

REQUISITI

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  4. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

 

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  1. essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  2. essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  3. essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

  • i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

IMPORTO DEL BENEFICIO

Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

DURATA DEL BENEFICIO

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem si veda allegato.

Lo Studio Nonelli resta a Vostra completa disposizione.

 

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