Contributi INPS del socio di Srl:la Cassazione cambia rotta

CIRCOLARE N. 15/2026

10/10/2026 12:00 am

Contributi INPS soci Srl, Gestione Artigiani e Commercianti, Utili non distribuiti, Cassazione 2026, Avviso di addebito INPS, Base imponibile contributiva, Art. 3-bis DL 384/1992, Circolare INPS 84/2021, Trasparenza fiscale, Art. 115 116 Tuir, Srl unipersonale, Dividendi, Onere della prova, commercialista brescia, contenzioso previdenziale

 

C'è un carico che molte imprese hanno pagato per anni senza averlo mai imbarcato: i contributi previdenziali su utili rimasti a riserva, mai distribuiti, mai entrati nella tasca del socio.

Con sette ordinanze gemelle depositate il 16 settembre 2026 (nn. 25377-25383/2026) la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha messo un punto fermo: il socio di Srl iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti versa i contributi eccedenti il minimale soltanto sulla quota di reddito d'impresa a lui imputata ai fini Irpef. L'utile accantonato a riserva resta fuori dalla base imponibile contributiva, perché non è mai transitato nella dichiarazione dei redditi della persona fisica.

Il principio è stato ribadito pochi giorni dopo, con le ordinanze nn. 25465 e 25466 del 17 settembre 2026. Nove pronunce in due giorni: un segnale difficile da leggere come episodico.

 

Da dove nasceva la pretesa

L'art. 3-bis del D.L. 384/1992 (convertito dalla L. 438/1992) commisura i contributi degli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti «alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef».

Su questa formula l'INPS ha costruito una lettura estensiva, ribadita con la circolare n. 84/2021: la base contributiva comprenderebbe l'intero reddito d'impresa della Srl attribuito al socio in proporzione alla quota, a prescindere dalla distribuzione degli utili. Da lì la stagione degli avvisi di addebito calcolati sul bilancio della società anziché sul 730 o sull'Unico del socio.

 

Il criterio che la Cassazione applica

La distinzione è tecnica ma decide tutto.

Nelle società di persone il reddito è imputato per trasparenza, a prescindere dall'effettiva percezione: quel reddito è del socio per definizione di legge.

Nella Srl il reddito è dichiarato dalla società ai fini Ires e diventa reddito del socio soltanto in due casi: quando gli utili sono effettivamente percepiti (art. 47 Tuir), oppure quando la società ha optato per la trasparenza fiscale (artt. 115-116 Tuir). Fuori da queste due ipotesi, nessuna imputazione fiscale — e dunque nessuna base imponibile contributiva.

 

I tre punti fermi

Onere della prova a carico dell'INPS. Dimostrare l'effettiva imputazione fiscale del reddito al socio spetta all'Istituto, non al contribuente: sono bilanci, verbali assembleari e dichiarazioni fiscali a dover provare che gli utili sono stati percepiti o che è stata esercitata l'opzione per la trasparenza.

Srl unipersonali. Il principio vale anche quando il socio è unico: la società di capitali resta tale e non si trasforma in impresa individuale per effetto della sola unipersonalità.

Dividendi da altra società. Restano esclusi anche i dividendi che il socio lavoratore percepisce da una diversa Srl nella quale non svolge attività: sono redditi di capitale, non redditi d'impresa, e stanno fuori dal perimetro dell'art. 3-bis.

 

Prima delle ordinanze: un mare diviso

 

La giurisprudenza di merito aveva prodotto esiti contrapposti.

 

Autorità giudiziaria Pronuncia Esito
Corte d'Appello di Firenze 2023 Utili non distribuiti esclusi
Tribunale di Foggia 17 settembre 2024 Utili non distribuiti esclusi
Tribunale di Catania n. 3447/2026 del 23 luglio 2026 Utili non distribuiti esclusi
Corte d'Appello di Genova richiamata da Cass. ord. n. 5476/2026 Esclusi (favorevole al socio)
Corte d'Appello di Palermo richiamata da Cass. ord. n. 8570/2026 Inclusi (favorevole all'INPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio il contrasto ha portato la Cassazione a riconoscere alla questione rilevanza nomofilattica, rinviando entrambi i procedimenti a pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie n. 5476 dell'11 marzo 2026 e n. 8570 del 6 aprile 2026.

 

Cosa fare se è già arrivato l'avviso di addebito

Per i soci di Srl iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti destinatari di avvisi calcolati sul reddito d'impresa complessivo della società:

1. Recuperare la delibera assembleare di destinazione dell'utile. È il documento che prova l'accantonamento a riserva anziché la distribuzione.

2. Verificare l'effettiva percezione e il regime fiscale applicato. Se l'utile è stato distribuito, va controllato se e come il socio lo ha dichiarato ai fini Irpef secondo il regime vigente per quell'anno d'imposta.

3. Controllare l'eventuale opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115-116 Tuir). Se esercitata, il reddito è imputato al socio indipendentemente dalla distribuzione: la difesa cambia completamente.

4. Impugnare contestando il mancato assolvimento dell'onere della prova, con richiamo alle ordinanze nn. 25377-25383/2026.

 

Una rotta tracciata, non ancora un porto

Le ordinanze interlocutorie di marzo e aprile danno conto di una giurisprudenza di merito ancora divisa. Se l'INPS insisterà con nuovi ricorsi, non è escluso un successivo intervento delle Sezioni Unite.

Fino ad allora la difesa va impostata sui principi affermati, documentando ogni passaggio: delibera assembleare, percezione dell'utile, regime fiscale applicato, dichiarazione Irpef del socio. Chi tiene la rotta con la carta in mano arriva; chi la tiene a memoria, meno.

Il tema si lega direttamente alla Continuità Aziendale e al controllo di gestione: un accertamento contributivo pluriennale su utili mai incassati è una voragine di cassa che nessun bilancio aveva previsto.

 

Domande Frequenti

Su cosa si calcolano oggi i contributi INPS del socio di Srl?

Sulla quota di reddito d'impresa effettivamente imputata al socio ai fini Irpef. Gli utili accantonati a riserva e mai distribuiti restano esclusi dalla base imponibile contributiva eccedente il minimale.

Il principio vale anche per le Srl unipersonali?

Sì. La società di capitali resta tale anche con socio unico e non si trasforma in impresa individuale per effetto della sola unipersonalità.

E se la Srl ha optato per la trasparenza fiscale?

In quel caso il reddito è imputato al socio ai sensi degli artt. 115-116 Tuir indipendentemente dalla distribuzione, e rientra quindi nella base imponibile contributiva. È il primo elemento da verificare.

Chi deve provare che l'utile è stato percepito?

L'INPS. L'onere della prova sull'effettiva imputazione fiscale del reddito grava sull'Istituto, che deve dimostrarla con bilanci, verbali assembleari e dichiarazioni fiscali.

I dividendi percepiti da un'altra Srl entrano nella base contributiva?

No, se nella società che li eroga il socio non svolge attività: si tratta di redditi di capitale e non di redditi d'impresa, estranei al perimetro dell'art. 3-bis del D.L. 384/1992.

La questione è definitivamente chiusa?

Non ancora. La giurisprudenza di merito resta divisa e non è escluso un intervento delle Sezioni Unite. I principi affermati dalle ordinanze del settembre 2026 restano però il riferimento su cui impostare la difesa.

Ogni avviso di addebito va letto insieme alla documentazione societaria e fiscale dell'annualità contestata: la delibera di destinazione dell'utile, l'eventuale opzione per la trasparenza e la dichiarazione del socio cambiano radicalmente la strategia difensiva.

Lo Studio Nonelli affianca soci e amministratori nell'esame degli avvisi ricevuti e nella verifica della documentazione rilevante.

 

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Questo articolo è stato scritto con il supporto dell'intelligenza artificiale e accuratamente verificato e ottimizzato da un autore umano.