BANDO SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE

Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% con un massimo di euro 25.000,00

Possono presentare domanda micro e piccole imprese aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione, dello sport.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.

Sono escluse le attività consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020,  dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 10 aprile 2020.

Sono invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile.

 

Sono ammissibili interventi relativi a:

  • macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
  • strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
  • strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
  • interventi strutturali o temporanei nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti;
  • acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;
  • acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all’ingresso degli esercizi):
  • sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
  • strumenti di comunicazione (segnaletica);
  • interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL).

Gli interventi dovranno essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento.

In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

Saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

 

Sono ammesse a contributo le spese già sostenute, per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:

 

Spese in conto capitale

a) macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

b) apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;

c) interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;

d) interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;

e) strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);

f) termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

g) strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.);
h) attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;

 

Spese in conto corrente

i) dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie), nel limite di 1.000,00 euro per impresa;
j) servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000,00 euro per impresa;

k) strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);

l) costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000,00 euro per impresa;

m) spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività, nel limite di 2.000,00 euro per impresa.

Le spese correnti non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.

Saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).

Investimento minimo 2.000,00 euro. Le spese sono ammissibili dal 22/03/2020.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 COVID-19” e ss.mm.ii, e possono essere cumulate.

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 28 Maggio 2020 alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 10 Novembre 2020salvo esaurimento fondi.

 

L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

 

Lo studio è a Vostra disposizione per la predisposizione e trasmissione del bando.

 

Vedere allegato per attività ammesse al bando.

Allegato Allegato: SafeW_Allegato 1_attività ATECO ammesse al bando TRANNE deroghe.xlsx Tutte le news