Contributo a fondo perduto sul 20% del fatturato perso ad aprile

Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 2.000 euro.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020:

  • l’indennità di cui all’art.27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolare di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati i società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
  • l’indennità di cui all’art.38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
  • l’indennità di cui all’art.44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa.

Il DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, con la conseguenza, quindi, che per i professionisti con reddito superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio.

Artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e aprile, potranno accedere anche al contributo in questione.

La condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

 Tale percentuale è cosi determinata:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

L’istanza si potrà presentare all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, secondo quanto previsto da apposito provvedimento, che sarà pubblicato in questi giorni.

Lo studio è a Vostra disposizione per la predisposizione e trasmissione della domanda.

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