Credito d段mposta sui canoni di locazione di tutti gli immobili a uso non abitativo

Il decreto “Rilancio” prevede, all’art. 28 un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Rispetto al precedente credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020, previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. I soggetti devono avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (quindi 2019, per i soggetti “solari”). Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è inoltre previsto che il credito d’imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Per il calcolo del fatturato/corrispettivi, dovrebbe rilevare quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.

Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati a: lo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico; l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; lo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli “immobili ad uso non abitativo”, non essendo previsto, come per il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020, la classificazione in una sola categoria catastale (nel caso di specie era la categoria C/1). Inoltre, l’agevolazione spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività (esclusi invece dalla precedente agevolazione).

Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, per cui i canoni devono essere pagati.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

In particolare, il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP. Viene inoltre disposto che l’agevolazione in esame non sia cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL).

Lo studio è a Vostra disposizione per la predisposizione dei conteggi e l’utilizzo di tali crediti.

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