Sconto IRAP

L’art. 24 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”) stabilisce che l’importo del primo acconto IRAP 2020 che non deve essere pagato a giugno/luglio 2020 sarà comunque escluso dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo per il 2020.

In base alla versione definitiva del DL, invece, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti “solari”), anche la prima, pur se non versata.

Viene, infatti, stabilito che detto pagamento non va eseguito “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

I soggetti beneficiari sono imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, invece sono esclusi dal beneficio le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

A tale ultimo riguardo, per espressa previsione dell’art. 24 del DL 34/2020, resta comunque fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

In pratica, anche i contribuenti che non hanno corrisposto gli acconti relativi a tale periodo d’imposta, pur essendo tenuti a farlo, devono sanare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97).

Lo Studio Nonelli resta a Vostra disposizione.

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